Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni).
1. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 la deducibilità di cui
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al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 15, sono abrogate;
b) all'articolo 146, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».